\ Servizi nella tua Provincia \ Taranto Preventivi per Ristrutturazioni
Taranto Preventivi per Ristrutturazioni
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono tra quelli che hanno assunto la maggiore importanza negli ultimi tempi, anche grazie alle agevolazioni fiscali garantite con la Detrazione 50% (o del 36%, anche in rapporto al periodo nel quale sono state sostenute le spese).
A differenza del restauro o del risanamento, tuttavia, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti alla trasformazione degli organismi edilizi, sino a giungere a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:
1. il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio
2. l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti
Le interpretazioni in giurisprudenza della ristrutturazione edilizia
Non è solo il Testo Unico Edilizia ad avere fornito la definizione di ristrutturazione edilizia. La giurisprudenza si è più volte pronunciata su questo tema, fornendo in alcuni casi delle importanti conclusioni, che riportiamo di seguito con l’indicazione delle sentenze.
– La ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla ricostruzione del manufatto, purché la riedificazione assicuri la piena conformità di sagome e di volume tra il vecchio e il nuovo manufatto (T.A.R. Sicilia, sentenza 11114/2010)
– I lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio fatiscente non rientrano nell’attività di straordinaria manutenzione, risanamento, restauro conservativo, bensì in quella di ristrutturazione (T.A.R. Calabria, sentenza 2015/2010)
– Elemento distintivo della ristrutturazione edilizia rispetto al risanamento conservativo (…) va rinvenuto nell’esistenza o meno all’esito dei lavori di un aliquid novi (T.A.R. Puglia, sentenza 1040/2002)
– Un intervento di demolizione e ricostruzione di un bene immobile preesistente, con riduzione del volume e modifica del prospetto, non influente sulla sagoma dell’edificio ma frutto soltanto di una diversa progettazione degli interni, rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia definito dall’art. 3, comma 1 del Testo Unico Edilizia, d.P.R. 380/2001 (T.A.R. Piemonte, sentenza 1451/2004).
Come ha sottolineato recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2012 n. 6592, la “sostituzione edilizia” costituisce, “una modalità (segnatamente, la più spinta) proprio della ristrutturazione edilizia“: lo si evince dalle norme che, a livello tanto nazionale quanto locale, definiscono la ristrutturazione, ed ammettono che questa possa atteggiarsi, al limite, anche in termini di demolizione e successiva –fedele- ricostruzione di un fabbricato (in questo senso anche Consiglio di Stato, IV, 10 agosto 2011, n. 4765).
Torna alla Homepage